Art. 19.
(Contingente speciale del personale).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
      2. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:

          a) dipendenti del ruolo unico dei servizi di informazione e sicurezza, per una percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo;

          b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza;

          c) personale assunto a contratto.

      3. Per il personale di cui alla lettera b) del comma 2 il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», determina la durata massima del rapporto alle dipendenze del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza. Il personale di immediato supporto ai vertici dei servizi di informazione e sicurezza, chiamato nominativamente ai sensi del comma 5, resta alle dipendenze del servizio di informazione e sicurezza ordinariamente

 

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per il tempo della durata in carica dei vertici.
      4. Al reclutamento del personale di cui al comma 2, lettere a) e c), si provvede mediante procedure selettive, aperte anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento; al reclutamento del personale di cui al comma 2, lettera b), si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili e militari dello Stato in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento.
      5. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nei limiti stabiliti dal regolamento, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari.
      6. Il reclutamento è subordinato agli accertamenti sanitari, al superamento degli appositi test psico-attitudinali e alla verifica dei requisiti culturali e professionali, secondo quanto previsto dal regolamento.
      7. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione ai profili professionali determinati dal regolamento. È vietato affidare tali incarichi a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dai servizi di informazione e sicurezza.
      8. Il regolamento determina le procedure di selezione del personale, nonché, con riferimento alle procedure concorsuali di cui al comma 4, i titoli che possono essere valutati e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire, anche con l'apporto di autorevoli componenti esterni ai servizi di informazione e sicurezza, obiettività e indipendenza di giudizio.
      9. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
 

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      10. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
      11. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 3, il personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo dei servizi stessi. Le condizioni, i limiti numerici, i requisiti di carriera e attitudinali, i criteri di priorità per tali opzioni sono fissati dal regolamento.
      12. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di ruolo del CESIS, del SISMI e del SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).
      13. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non superiore al doppio dello stipendio tabellare.
      14. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione di cui al comma 7, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.
      15. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza.
      16. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza.
 

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      17. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
      18. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione e sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. Tra i casi di incompatibilità sono compresi i rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza, salvo che l'assunzione avvenga per concorso.
      19. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze o in favore del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
      20. In nessun caso il DIS o i servizi di informazione e sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.
      21. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione e sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
      22. All'organizzazione e al funzionamento del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, fatti salvi i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i principi concernenti
 

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le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza ed economicità della gestione delle risorse e le relative responsabilità.